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Statut Statuto

Art. 1 Costituzione

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita dall’ Ordine dagli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Autonoma di Bolzano (in seguito Ordine), una fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Architettura Alto Adige –Architekturstiftung Südtirol” (in seguito Fondazione) che opera nel perseguimento degli scopi statutari sia in ambito provinciale, nazionale ed europeo.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede legale attualmente a Bolzano, via Cassa di Risparmio, 15 e potrà operare anche in altri luoghi, che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 3.

Art. 3 Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e qualificazione dell’architettura e del paesaggio intesi come beni culturali e d´interesse pubblico.

A tal fine la Fondazione potrà:

• Contribuire allo sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano, rurale, montano per quanto concerne lo specifico settore dell’architettura, dell’urbanistica, della qualificazione e tutela del paesaggio.
• promuovere e attuare ogni iniziativa diretta alla formazione, informazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica e comunque nelle materie oggetto della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore.
• istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa, avvalendosi anche di consulenti esterni;
• promuovere e realizzare progetti, azioni, iniziative culturali e editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico), rivolte anche ad un pubblico non specialistico allo scopo di allargare il confronto sui temi dell’architettura e di diffondere la consapevolezza del ruolo professionale dell’architetto;
• promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore anche tramite convegni, riunioni, mostre, nonché seminari di studio;
• sostenere l’attività dell’Ordine nel campo dell’architettura e dell’urbanistica, tramite l’incentivazione ed il finanziamento di programmi scientifici documentati, anche autonomamente proposti e realizzati da iscritti;
• provvedere alla tutela ed alla conservazione degli archivi e del materiale di particolare interesse storico, culturale e documentario;
• costituire un osservatorio permanente su ruoli e servizi che caratterizzano l’attività dell’Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore;
• promuovere interventi che costituiscano le condizioni per attivare la certificazione di qualità delle attività connesse con l’esercizio della professione;
• istituire, promuovere, sostenere premi o concorsi nelle materie di competenza della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore;
• fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate.

Art. 3bis Attività Strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi, che
direttamente o indirettamente il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento
dei fini istituzionali su indicati. Tali servizi potranno essere diretti sia agli iscritti all’Ordine
che a Enti, Istituzioni Pubbliche, Privati.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, tramite il suo Consiglio di Amministrazione, può tra l’altro:
• perfezionare atti e stipulare contratti strumentali alle proprie attività, compresi quelli che comportano l’affidamento a terzi della gestione di proprie attività e la commissione di appalti in genere;
• amministrare e gestire beni di cui l’ente sia proprietario, conduttore, comodatario o comunque detentore;
• assumere partecipazioni in altri organismi pubblici o privati aventi fini analoghi;
• aderire ad istituzioni e iniziative aventi scopi analoghi od affini ai propri;
• promuovere e svolgere ogni altra iniziativa anche di natura commerciale e finanziaria purché non sia meramente speculativa ma funzionale ai propri scopi.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
• dai beni conferiti dal Fondatore come risulta dall’atto costitutivo;
• dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi versati dall’Ordine, da Enti Pubblici e Privati, nonché da Associazioni, Persone
Fisiche e Giuridiche a condizione che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell’art. 3;
• dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione deliberi di destinare al patrimonio.

Art. 5 Fondo di gestione

Per l’adempimento dei compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito dalle seguenti entrate:
• proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all’articolo precedente;
• ogni contributo ordinario e straordinario ed elargizione proveniente dall’Ordine, da Enti Pubblici e Privati, nonché da Associazioni, Persone Fisiche e Giuridiche destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
• da contributi ed elargizioni di sostenitori della Fondazione;
• proventi derivanti dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie, e connesse;
• dai fondi destinati dall’Unione Europea alle attività di formazione e ad ogni altro tipo di attività funzionale agli scopi statutari.

Art. 6 Sostenitori della Fondazione

Sono sostenitori della Fondazione le Persone Fisiche, Giuridiche ed Enti con o senza personalità giuridica che versano contributi annui nei modi e nelle misure indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (in seguito C.D.A.) nominato dal Consiglio dell’Ordine composto da cinque fino a sette (5-7) membri. Il numero dei membri del C.D.A. viene fissato dal Consiglio dell’Ordine.

Il Presidente e il Tesoriere vengono eletti tra i Consiglieri in carica nel Consiglio dell’Ordine. Gli altri membri vengono nominati dal Consiglio dell’Ordine su eventuale proposta dei gruppi di lavoro che operano all’interno della Fondazione.

Nella prima adunanza dopo l’insediamento, il C.D.A. della Fondazione elegge tra i suoi membri il Vice Presidente e il Segretario.

Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio dell’Ordine nomina i nuovi membri secondo le modalità di nomina previste.

Il C.D.A. della Fondazione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio dell’Ordine.
Uno o più componenti del C.D.A. possono essere revocati con maggioranza del Consiglio dell’Ordine anche durante il periodo di mandato.

Art. 8 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
• stabilisce i programmi della Fondazione;
• determina le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione;
• decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
• delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Ordine;
• provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, compiendo ogni atto utile e necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali.
• redige ed approva l’eventuale Regolamento esecutivo della Fondazione con il consenso dell´consiglio dell´Ordine;
• entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo per l’anno seguente. Il termine è prorogabile ove particolari esigenze, debitamente elencate in apposita delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene fissato il nuovo termine, lo rendano necessario.
• approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell’anno successivo) e la relazione illustrativa. Entro lo stesso termine presenta al Consiglio dell’Ordine il conto consuntivo e la relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l’anno in corso, la relazione delle attività che si intendono svolgere, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
• assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
• delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge.

Il C.D.A. può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

Art. 9 Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché sul territorio della Provincia di Bolzano e raggiungibile anche con mezzi di trasporto pubblico.

Le riunioni del C.D.A sono convocate dal Presidente almeno due volte all’anno, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito per posta elettronica o fax almeno 48 ore prima della riunione.

Rientra comunque nelle facoltà di almeno tre (3) Consiglieri chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via straordinaria.

Art. 10 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il C.D.A. delibera validamente quando siano presenti almeno tre (3) Consiglieri. In caso di parità
decide il Presidente. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le delibere adottate saranno esposte nella sede della Fondazione per un periodo non inferiore a quindici (15) giorni.

Art. 11 Regolamento attuativo

Il Consiglio di Amministrazione può dotarsi di apposito regolamento attuativo, che viene approvato con maggioranza assoluta in materia di:
• modalità operative delle attività;
• organizzazione per settori operativi;
• costituzione e funzionamento di comitati con funzione propositiva, esecutiva, consultiva, e/o attuativa;
• istituzione e funzionamento di un ufficio di direzione e coordinamento operativo.

Art. 12 Esercizio economico - utili – avanzi di gestione

L’esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il C.D.A. approva entro il 30 di aprile il bilancio consuntivo dell’anno decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere rispettati i principi previsti dal Codice Civile.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, a meno che la distribuzione o la destinazione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti non lucrativi che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Art. 13 Responsabilità del C.D.A.

I membri del C.D.A. sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato (Codice Civile, art.1710 e seguenti). E’ però esente da responsabilità quel membro del C.D.A. il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (Codice Civile, art. 2392).

Art. 14 Presidente

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il C.D.A., ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il C.D.A. gli delega in via generale e di volta in volta. Il C.D.A. ha pertanto facoltà di delegare il Presidente ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del C.D.A. stesso, salva la ratifica da parte del C.D.A. nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Le riunioni e le deliberazioni del C.D.A. verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull’apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno approvati nella riunione successiva del C.D.A. e sottoscritti dal Segretario unitamente al Presidente.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell’assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15 Tesoriere

E’ responsabile della gestione del Patrimonio della Fondazione, di cui gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con il Tesoriere dell´Ordine degli Architetti PPC.

Il “Tesoriere” ha il compito di:
• computare i proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall’articolo 3 e 3bis.
• elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il C.D.A. delibera e successivamente sottopone all'approvazione del consiglio dell´Ordine;
• assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno della Fondazione, nonché attuare le delibere del C.D.A. in materia amministrativa;
• presentare il rendiconto annuale al C.D.A. della Fondazione;
• assicurare la contabilità corrente delle spese della Fondazione;
• relaziona al C.D.A. e al Consiglio dell´Ordine eventuali inadempienze economiche da parte dei partner e finanziatori.

Art. 16 Segretario

Il segretario collabora con il Presidente in particolare nell´attuazione delle deliberazioni del C.D.A. e provvede in collaborazione con i dipendenti della Fondazione alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del C.D.A. e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

In assenza del Segretario del C.D.A., la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione.

Art. 17 Gruppi di lavoro

Per la realizzazione delle attività e dei compiti previsti dagli art. 3 e 3 bis la Fondazione si avvale di gruppi di lavoro, guidati ciascuno da un coordinatore, che avranno il compito di:
• strutturare il programma dell’ attività annuale proponendo anche eventuali iniziative da sottoporre al C.D.A.
• organizzare e mettere a punto l’esecuzione degli eventi, delle attività, dei progetti previsti dal programma annuale verificandone anche la fattibilità economica.

Ogni gruppo di lavoro:
• elegge un coordinatore,
• nomina un membro con funzioni direttive da proporre al Consiglio dell’Ordine quale componente del C.D.A. di Fondazione,
• puó nominare un curatore responsabile per ogni singolo progetto/attività

La struttura organizzativa ed i metodi operativi del singolo gruppo di lavoro vengono sottoposti ad approvazione del C.D.A. nell’ambito del Regolamento attuativo del singolo gruppo di lavoro.

Art. 18 Rimborsi

Ogni carica del C.D.A. è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 19 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori della Fondazione, costituito da almeno 3 (tre) membri, di cui almeno uno scelto fra i professionisti iscritti all’albo dei Revisori Contabili di cui al D.LGS. 27 gennaio 1992 n. 88, viene nominato direttamente dall’Ordine e rimane in carica per lo stesso tempo in cui rimane in carica il C.D.A..

Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri. In caso di dimissioni o comunque del venir meno dei Revisori della Fondazione, il Consiglio dell’Ordine nominerà i Revisori della Fondazione in sostituzione di quelli dimissionari o comunque venuti meno.

I Revisori dei Conti vengono invitati e possono partecipare di diritto a tutte le riunioni del C.D.A. senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione economico finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale. Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà al C.D.A. sui controlli effettuati mediante relazione scritta. Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte in apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Ai Revisori dei Conti iscritti all’albo dell’Ordine spetta unicamente il puro rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l’esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 20 Liquidazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il C.D.A. nomina per tale
scopo tre Liquidatori.

Art. 21 Modifiche interessanti l’Ordine

In caso di modifiche all’ordinamento giuridico degli Ordini professionali e nella fattispecie dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bolzano, nei limiti consentiti dalla legge, il C.D.A. adegua lo statuto della Fondazione.

Art. 22 Rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento agli art. 14 e seguenti del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.